| 19 gennaio 2026 – Fonte MySolution |
| IN BREVE |
| • Le nuove Linee guida per la formazione continua dei Fondi interprofessionali • INAIL: le modalità di pagamento rateizzato dell’autoliquidazione 2025/2026 • INAIL: tutela assicurativa per studenti e personale scolastico • Nuovo bonus mamme: integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli • ISEE: le novità per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione • Ammortizzatori sociali e sostegno al reddito e alle famiglie per l’anno 2026 • Flussi 2026: ripartite dal MLPS le quote per lavoro stagionale • Pubblicato in GU il decreto di riparto delle risorse del programma GOL • Pubblicato in GU la legge di conversione del DL Sicurezza |
| APPROFONDIMENTI |
| • Fondi interprofessionali: le novità del 2026 • Le novità del programma GOL: l’aggiornamento dei PAR regionali • Le novità più rilevanti della legge n. 198/2025 (Decreto Sicurezza) |
| PRINCIPALI SCADENZE |
| IN BREVE |
FORMAZIONE DEL PERSONALE
Le nuove Linee guida per la formazione continua dei Fondi interprofessionali
MLPS, D.Dirett. 9 gennaio 2026, n. 8
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Decreto direttoriale del 9 gennaio 2026, n. 8 – ha adottato le “Linee Guida in materia di attivazione, funzionamento e vigilanza dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388” e relativi allegati.
Tra le altre cose, le suddette Linee guida:
- • pongono un forte accento sulla struttura organizzativa dei Fondi, imponendo l’adozione di un Regolamento generale che disciplina in modo dettagliato i processi di gestione, rendicontazione e controllo. Tale Regolamento, soggetto ad approvazione ministeriale, deve garantire la chiara separazione dei ruoli, il principio di terzietà e la prevenzione di conflitti di interesse, senza che l’approvazione comporti una presunzione di ammissibilità automatica delle spese rendicontate;
- • individuano in modo analitico le attività finanziabili, distinguendo tra attività formative aziendali, territoriali, settoriali e individuali, nonché l’ammortamento delle piattaforme di formazione a distanza. Le spese devono essere rendicontate secondo il criterio di cassa, con l’eccezione delle quote di ammortamento, che seguono il principio di competenza economica. Particolare attenzione è dedicata all’elenco delle spese ammissibili, che includono, tra l’altro, il costo del personale interno, gli apporti professionali esterni, le spese per i discenti e i costi organizzativi strettamente connessi alla realizzazione dei piani formativi;
- • rafforzano gli obblighi di trasparenza, imponendo la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti finanziari e prevedendo l’obbligo di conservazione della documentazione giustificativa per un periodo non inferiore a dieci anni. Viene inoltre richiesto ai Fondi di mantenere registri aggiornati dei beni ammortizzabili e di predisporre prospetti di dettaglio per la portabilità delle risorse tra Fondi, in caso di mobilità delle imprese aderenti.
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INAIL, CONTRIBUZIONE
INAIL: le modalità di pagamento rateizzato dell’autoliquidazione 2025/2026
INAIL, Istruzioni operative 8 gennaio 2025, prot. n. 148
L’INAIL – con Istruzioni operative dell’8 gennaio 2025, prot. n. 148 – ha comunicato che il tasso di interesse da applicare in caso di richiesta di pagamento a rate del premio relativo all’Autoliquidazione 2025/2026 è pari allo 2,75%.
Sulla base del suddetto tasso, l’INAIL ha fornito i coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alla seconda, terza e quarta rata dell’Autoliquidazione 2025/2026.
Le scadenze sono le seguenti:
- • 16 febbraio 2026
- • 16 maggio 2026
- • 16 agosto 2026
- • 16 novembre 2026.
INAIL, PRESTAZIONI
INAIL: tutela assicurativa per studenti e personale scolastico
INAIL, Circolare 9 gennaio 2026, n. 1
L’INAIL – con Circolare del 9 gennaio 2026, n. 1 – ha sintetizzato la disciplina assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore per le attività di insegnamento e apprendimento: al contempo, sono state fornite le istruzioni relative alla previsione dell’art. 7, D.L. n. 159/2025 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 198/2025).
Al riguardo, la tutela assicurativa INAIL viene estesa anche agli eventuali infortuni occorsi nel tragitto tra l’abitazione o il domicilio presso il quale si trova lo studente e il luogo ove si svolge il percorso di formazione scuola-lavoro, e viceversa.
L’Istituto ha, poi, chiarito che la gestione per conto dello Stato si applica a tutto il personale delle scuole e degli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali con contratto di lavoro subordinato e agli studenti, comprese, tra gli altri, anche le università statali e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ad eccezione delle collaborazioni coordinate e continuative assicurate con premio ordinario.
Viene, infine, definito il regime assicurativo da applicare agli allievi degli Istituti tecnici superiori (ITS), illustrando il premio speciale unitario annuale che deve essere corrisposto per l’assicurazione degli alunni e studenti delle scuole e degli istituti formativi di ogni ordine e grado non statali.
INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI
Nuovo bonus mamme: integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli
INPS, Messaggio 15 gennaio 2026, n. 147
L’INPS – con Messaggio del 15 gennaio 2026, n. 147 – ha comunicato che il servizio di presentazione delle domande della prestazione in oggetto è stato aggiornato per consentire alle lavoratrici madri di presentare un’ulteriore domanda per i mesi non richiesti nell’istanza già presentata, utilizzando il servizio accessibile sul sito istituzionale www.inps.it, seguendo il percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per genitori” > “Vedi tutti i servizi” > “Nuovo Bonus mamme”.
La domanda integrativa può essere presentata entro e non oltre il 31 gennaio 2026.
Entro il 31 gennaio 2026 saranno effettuare ulteriori lavorazioni delle domande, presentate entro il 9 dicembre 2025, che non hanno superato i primi controlli.
Le richiedenti il Nuovo bonus mamme possono consultare gli esiti della lavorazione e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento accedendo al citato servizio “Nuovo Bonus mamme”.
ISEE: le novità per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione
INPS, Messaggio 12 gennaio 2026, n. 102
L’INPS – con Messaggio del 12 gennaio 2026, n. 102 – ha ricordato che l’art. 1, comma 208, legge n. 199/2025 ha introdotto un nuovo valore della situazione economica equivalente (ISEE), applicabile esclusivamente alle seguenti prestazioni erogate dall’Istituto:
- • assegno di inclusione (ADI);
- • supporto per la formazione e il lavoro (SFL);
- • assegno unico e universale per i figli a carico (AUU);
- • bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione;
- • bonus nuovi nati.
A seguito dell’approvazione, con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, del nuovo modello tipo della DSU, dell’attestazione ISEE, nonché delle relative istruzioni aggiornate con riferimento alle disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio 2026, l’INPS provvederà a integrare le attestazioni ISEE 2026 rilasciate con l’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione, dandone comunicazione con successivo Messaggio.
INPS, PRESTAZIONI
Ammortizzatori sociali e sostegno al reddito e alle famiglie per l’anno 2026
INPS, Circolare 15 gennaio 2026, n. 1
L’INPS – con Circolare del 15 gennaio 2026, n. 1 – ha fornito un quadro riepilogativo delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie nel corso dell’anno 2026, introdotte:
- • dal D.L. 1 dicembre 2025, n. 180 ,
- • dalla legge 2 dicembre 2025, n. 182,
- • dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 .
Tra le altre cose, viene segnalato che per le imprese considerate di interesse strategico nazionale, che occupano almeno mille lavoratori dipendenti, impegnate in complessi processi di riorganizzazione aziendale non ancora portati a termine, può essere autorizzato, in via eccezionale, un ulteriore periodo di CIGS.
Tale ulteriore periodo è subordinato a una specifica domanda da parte del datore di lavoro e viene autorizzato con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in deroga agli artt. 4 e 22, D.Lgs. n. 148/2015.
Il trattamento è concesso in continuità con le tutele già riconosciute, con l’obiettivo di salvaguardare sia il livello occupazionale sia il patrimonio di competenze dell’impresa interessata.
L’ulteriore periodo di CIGS può essere riconosciuto fino al 31 dicembre 2026, entro il limite di spesa di 63,3 milioni di euro per l’anno 2026, cui si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto di tale limite; qualora dal predetto monitoraggio emerge che il tetto di spesa è stato raggiunto, anche in via prospettica, l’INPS non prenderà in esame ulteriori domande.
L’ulteriore periodo di CIGS può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale.
LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
Flussi 2026: ripartite dal MLPS le quote per lavoro stagionale
MLPS, Nota Direttoriale 12 gennaio 2026, n. 64
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Nota Direttoriale del 12 gennaio 2026, n. 64 – ha previsto la ripartizione territoriale delle quote di ingresso per lavoro subordinato stagionale agricolo per il 2026, in attuazione del D.P.C.M. 2 ottobre 2025 relativo alla programmazione dei flussi d’ingresso in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028.
Nello specifico, le quote complessivamente attribuite ammontano a 40.075, di cui:
- • n. 4.875 quote per lavoro subordinato stagionale per cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria;
- • n. 30.000 quote per lavoro subordinato stagionale per cittadini le cui istanze sono state presentate da Organizzazioni professionali dei datori di lavoro, firmatarie del protocollo d’intesa con il MLPS;
- • n. 4.700 quote per lavoro subordinato stagionale le cui istanze sono state presentate da soggetti privati;
- • n. 500 quote per richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
Trascorsi 50 giorni dall’imputazione delle quote, se viene rilevato che un numero significativo di esse non è stato utilizzato, il Ministero del lavoro può procedere ad una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessità del mercato del lavoro, sempre nel rispetto della quota massima sopra citata.
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Pubblicato in GU il decreto di riparto delle risorse del programma GOL
MLPS, D.M. 4 dicembre 2025
Nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2026, n. 9 è stato pubblicato il decreto MLPS 4 dicembre 2025, recante “Modalità di riparto delle risorse del PNRR per le annualità 2024, 2025 e 2026 e destinate all’intervento M5C1 «1.1 Politiche attive del lavoro e formazione», nell’ambito del Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL)”.
Il provvedimento in argomento prevede, ai fini dell’attuazione degli interventi di cui al Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), l’assegnazione alle Regioni e alle Province Autonome delle risorse attribuite all’intervento “M5C1 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione” del PNRR, pari ad:
- • € 1.899.694.522,49 per l’annualità 2024 e 2025
- • € 362.744.359,87 per l’annualità 2026.
Con il nuovo decreto di riparto GOL, Regioni e PA potranno programmare interventi e misure di politica attiva del lavoro anche per i prossimi mesi del 2026.
Al riguardo, anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali contribuirà al raggiungimento del nuovo target di 200.000 soggetti “formati” al 30 giugno 2026, attraverso una serie di misure a carattere nazionale, quali:
- • Fondo Nuove Competenze
- • Autoimpiego
- • EDO
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SICUREZZA SUL LAVORO
Pubblicato in GU la legge di conversione del DL Sicurezza
Legge 29 dicembre 2025, n. 198
Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2025, n. 301 è stata pubblicata la legge 29 dicembre 2025, n. 198, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.
Con riferimento alle materie in ambito lavoristico, si segnalano i seguenti articoli:
- • Art. 1 – Autorizzazione per la revisione delle aliquote di oscillazione e dei contributi in agricoltura da parte dell’INAIL
- • Art. 2 – Disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità
- • Art. 3 – Disposizioni in materia di attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto di badge di cantiere e di patente a crediti
- • Art. 4 – Potenziamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del contingente in extra-organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro
- • Art. 5 – Interventi in materia di prevenzione e di formazione
- • Art. 7 – Tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro
- • Art. 14 – Disposizioni per favorire l’occupazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il Sistema informativo per l’Inclusione sociale e lavorativa
- • Art. 14 bis – Disposizioni per il rafforzamento delle politiche attive e della sicurezza sul lavoro nei confronti dei lavoratori più fragili
- • Art. 17 – Sorveglianza sanitaria e promozione della salute.
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| APPROFONDIMENTI |
FORMAZIONE DEL PERSONALE
Fondi interprofessionali: le novità del 2026
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Decreto direttoriale del 9 gennaio 2026, n. 8 – ha adottato le “Linee Guida in materia di attivazione, funzionamento e vigilanza dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388” e relativi allegati.
Relativamente all’organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo, i Fondi sono responsabili della gestione delle risorse ad essi assegnate secondo regole e modalità che ciascun Fondo disciplina con l’adozione di un Regolamento recante la descrizione del proprio modello di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo, in coerenza e conformità con le presenti Linee Guida e con la normativa vigente.
Ciascun Fondo provvede, entro e non oltre 180 giorni dall’entrata in vigore delle presenti Linee Guida, a trasmettere al Ministero il proprio Regolamento generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo.
Tale Regolamento viene approvato formalmente con decreto direttoriale della Direzione Generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all’occupazione entro 120 giorni dalla ricezione.
Successivamente all’approvazione il Fondo dovrà provvedere a pubblicare il Regolamento nella sezione del proprio sito internet dedicata alla trasparenza. Si precisa che il documento non sostituisce la manualistica di cui il Fondo si sia eventualmente dotato; tale manualistica rimarrà in vigore, in coerenza con il suddetto Regolamento.
Al fine di rispondere ai principi di trasparenza e responsabilità amministrativa, il Regolamento, anche con riferimento al modello organizzativo adottato dai singoli Fondi ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve contenere:
- • una chiara definizione e assegnazione dei ruoli e delle responsabilità collegate alle funzioni di gestione, di pagamento e di controllo necessarie per garantire sane procedure finanziarie all’interno dell’organizzazione;
- • sistemi efficaci per garantire che i soggetti coinvolti nelle diverse fasi della valutazione, approvazione e assegnazione delle risorse relative ai piani formativi svolgano le diverse funzioni nel rispetto del principio di terzietà e della separazione tra i ruoli, al fine di evitare sovrapposizione tra gli stessi e potenziali conflitti di funzioni tra controllore e controllato.
Nello stesso documento i Fondi garantiscono che le rispettive sedi dislocate sul territorio nazionale ovvero articolazioni territoriali (laddove previste), nonché tutti i soggetti che svolgono attività finalizzate alla realizzazione dei Piani Formativi, ognuno per quanto di propria competenza, ricevano orientamenti appropriati, pienamente coerenti e funzionali Linee guida Fondi paritetici interprofessionali rispetto alla puntuale osservanza delle previsioni contenute nel Regolamento generale in questione, riguardo ai sistemi di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo adottati, necessari per garantire una sana gestione dei finanziamenti, in conformità ai principi e alle norme vigenti e, in particolare, al fine di garantire adeguatamente la correttezza, la regolarità e l’ammissibilità delle domande di contributo.
È necessario, inoltre, che la manualistica del Fondo, predisposta per la gestione e il controllo delle attività formative, chiarisca espressamente che eventuali modifiche dei criteri in essa stabiliti trovino applicazione solo per i piani formativi approvati successivamente alla pubblicazione delle modifiche introdotte.
Le imprese aderiscono al Fondo per il tramite della denuncia contributiva (flusso UNIEMENS) presentata dal datore di lavoro/rappresentante legale dell’impresa all’INPS.
Ai sensi dell’articolo 118, comma 3 della legge 388/2000, il termine per esprimere l’adesione ovvero la revoca ad un Fondo è fissato al 31 ottobre di ogni anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Nei termini espressi in precedenza, il legale rappresentante dell’impresa, a conferma della volontà di aderire al Fondo, è tenuto ad inviare una comunicazione a mezzo pec al Fondo con cui notifica allo stesso l’adesione, allegando copia della denuncia contributiva e del documento di identità.
L’articolo 19, comma 7 bis, del D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, disciplina la mobilità tra i Fondi.
L’articolo citato stabilisce che i datori di lavoro aderenti possono modificare la scelta del Fondo cui aderire e chiedere il trasferimento delle risorse al nuovo Fondo. In tal caso, il Fondo di provenienza è tenuto a trasferire al nuovo Fondo di adesione il 70% del totale delle quote di adesione versate dal datore di lavoro nel triennio precedente, al netto dell’ammontare eventualmente già utilizzato, ovvero in fase di utilizzo, per finanziare i piani formativi.
Tutto ciò a condizione che:
- • l’importo da trasferire per tutte le posizioni contributive del datore di lavoro interessato sia almeno pari ad € 3.000;
- • il trasferimento delle risorse non riguardi imprese (o datori di lavoro) le cui strutture, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondano alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.
La richiesta di trasferimento delle risorse deve pervenire al Fondo entro e non oltre i 90 giorni dalla data di revoca.
L’importo da trasferire deve essere calcolato sul totale delle somme versate nell’ultimo triennio, detratto esclusivamente l’ammontare delle risorse già utilizzate, ovvero in fase di utilizzo, per finanziare propri piani formativi; il Fondo di provenienza è tenuto a fornire il dettaglio di tali piani. Non possono essere effettuate decurtazioni ulteriori e sono escluse dal calcolo le somme liquidate nel triennio che siano oggetto di piani a valere su risorse versate negli anni precedenti.
La portabilità è assoggettata esclusivamente ai limiti previsti dalla legge: pertanto i Fondi, nel recepire il contenuto delle presenti Linee Guida nei propri Regolamenti, non possono inserire previsioni che ritardino od ostacolino la portabilità delle risorse finanziarie, né introdurre condizioni e/o termini per il trasferimento delle quote.
I Fondi, complessivamente, svolgono attività riconducibili alle seguenti categorie:
- • Attività di funzionamento: comprendono tutte le attività relative all’organizzazione, gestione e controllo sostenute dalle sedi nazionali e dalle eventuali articolazioni territoriali dei Fondi. A decorrere dall’esercizio finanziario 2026, rientrano in questa categoria anche le attività propedeutiche alla realizzazione dei piani formativi già previste nella Circolare Anpal 1/2018. I Fondi adeguano la propria documentazione contabile e finanziaria, eliminando le voci ricomprese in tali attività e inserendo i relativi costi nell’ambito delle spese di funzionamento;
- • Attività destinate al finanziamento e alla realizzazione dei piani formativi: si tratta delle attività finalizzate alla realizzazione dei Piani formativi che possono essere svolte direttamente dalle imprese aderenti a favore dei propri dipendenti ovvero da organismi individuati sulla base dei criteri definiti dai Fondi in applicazione di quanto disciplinato dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 9 luglio 2024 n. 115 e possono riguardare: la progettazione degli interventi, la preparazione ed elaborazione dei materiali didattici, il personale docente, l’orientamento e la personalizzazione, la selezione e la formazione dei partecipanti, l’attestazione finale delle competenze, le spese allievi, il monitoraggio, il funzionamento, il controllo e la gestione dei corsi. Nella presente categoria rientrano altresì le attività e i servizi di apprendimento e politica attiva comunque denominati riconducibili alle finalità di intervento di cui al paragrafo 1 delle presenti Linee Guida nonché le spese di ammortamento delle piattaforme di formazione a distanza, diverse da quelle di proprietà del Fondo, da determinare da parte di ciascun Fondo secondo criteri di proporzionalità e incidenza dell’intervento finanziato in rapporto al totale degli utenti annui della piattaforma.
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Le novità del programma GOL: l’aggiornamento dei PAR regionali
Nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2026, n. 9 è stato pubblicato il decreto MLPS 4 dicembre 2025, recante “Modalità di riparto delle risorse del PNRR per le annualità 2024, 2025 e 2026 e destinate all’intervento M5C1 «1.1 Politiche attive del lavoro e formazione», nell’ambito del Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL)”.
Il Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) è un’azione di riforma prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza dell’Italia (Missione 5, Componente 1) per riqualificare i servizi di politica attiva del lavoro.
Il suddetto Programma è stato adottato il 5 novembre 2021 con il Decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia che ha previsto la ripartizione di una prima quota di risorse alle Regioni e Province autonome, in quanto enti attuatori, pari ad euro 880.000.000,00.